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STATUTI PECULIARI

PER LA PROMOZIONE DEI CONGRESSI MARIOLOGICO-MARIANI INTERNAZIONALI

I.

COSTITUZIONE E FINALITÀ

 

Art. 1. Giovanni XXIII con il Motu proprio Maiora in dies (8 dic. 1959), affidò alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale la celebrazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

 

Art. 2. L’organizzazione di questi Congressi spetta al Consiglio dell’Accademia, che a norma del Motu proprio Maiora in dies forma il Consiglio Stabile per la promozione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

 

Art. 3. Il fine principale dei Congressi è

a) favorire lo sviluppo degli studi scientifici sulla Beata Vergine Maria anche in campo ecumenico e nell’ambito del dialogo interreligioso;

b) promuovere una autentica pietà mariana in seno alla comunità cristiana.

 

II.

ORGANIZZAZIONE

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Art. 4. Al Consiglio dell’Accademia spetta:

a) valutare le varie richieste pervenute alla PAMI in vista della scelta del luogo e del tema del Congresso da sottoporre all’approvazione della Santa Sede;

b) curare l’organizzazione scientifica del Congresso:

- proponendo i temi delle relazioni delle Sessioni plenarie e approvandone la desi­gnazione dei relatori,

- dando le opportune direttive alle Società mariologiche nazionali per i temi che do­vranno essere trattati nelle Sezioni particolari,

- stabilendo il procedimento dei vari atti accademici,

- dando suggerimenti per le manifestazioni culturali e religiose;

c) redigere il Programma definitivo del Congresso da presentare alla Santa Sede.

 

Art. 5. E’ compito del Presidente dell’Accademia:

a) presentare alla Santa Sede, per la necessaria approvazione, quanto è stato deliberato dal Consiglio riguardo alla sede, al tema e al programma del Con­gresso;

b) in collaborazione con il Segretario, mantenere i contatti con le varie Accademie e Società Mariologiche Nazionali, in vista del Congresso.     

 

Art. 6. E’ compito del Segretario dell’Accademia:

      a) sostituire il Presidente se fosse assente o impedito a partecipare al Congresso;

      b) gestire la Segreteria del Congresso Mariologico Mariano Internazionale;

      c) curare insieme al Presidente la pubblicazione degli Atti.

 

Art. 7. Il Congresso Mariologico Mariano viene celebrato di norma ogni quattro anni.

 

Art. 8. Per la scelta del luogo, si richiede che la diocesi o l’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che voglia ospitare e organizzare il Congresso, ne faccia richiesta scritta al Presidente della PAMI, allegando:

a) l’atto di approvazione da parte della rispettiva Conferenza Episcopale Nazionale o Re­gionale;

b) la dichiarazione scritta di assumersi tutti gli oneri economici riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento del congresso.

 

Art 9. In base alla proposta del Consiglio è competenza esclusiva del Sommo Pontefice stabilire la sede del Congresso (Cf. art 4a).

 

Art. 10. L’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che assume il compito di coa­diuvare la PAMI nell’organizzazione del Congresso, agirà sempre in armonia con le indi­cazioni dell’Ordinario del luogo.

 

Art. 11. L’Ordinario del luogo scelto per la celebrazione del Congresso è tenuto a co­stituire il Comitato Locale.

 

Art. 12. Il Comitato Locale, a cui appartengono di diritto sia il Presidente come il Se­gretario della Società Mariologica nazionale, è presieduto dall’Ordinario del luogo o da un suo rappresentante.

 

Art. 13. Al Comitato Locale, che ha il compito di provvedere all’organizzazione logi­stica e funzionale del Congresso, spetta in particolare di curare l’ospitalità dei relatori, pre­disporre quanto è necessario per lo svolgimento degli atti accademici, delle varie celebra­zioni liturgiche e delle manifestazioni culturali, occuparsi della stampa del programma e del materiale pubblicitario.

 

Art. 14. Al Comitato Locale spetta di elaborare il piano di spesa per la celebrazione del Congresso.

 

Art. 15. Nella realizzazione dei suoi compiti, il Comitato Locale opera sempre d’intesa con il Consiglio dell’Accademia.

 

Art. 16. La durata del Congresso viene stabilita di comune accordo dal Consiglio dell’Accademia e dal Comitato Locale.

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III.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

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Art. 17. Il Presidente del Congresso è di norma il delegato del Sommo Pontefice.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente della Pontificia Accademia Ma­riana Internazionale che funge anche da Vice-Presidente del congresso, dall’Ordinario del Luogo, dal Presidente della Società Mariologica nazionale e da altre personalità designate dall’Ordinario del luogo

 

Art. 18.  La Segreteria del Congresso è diretta dal segretario dell’Accademia e dal se­gretario del Comitato Locale.

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IV.

ONERI FINANZIARI

 

Art. 19. Tutte le spese per la preparazione, indizione e celebrazione del Congresso Ma­riologico Mariano Internazionale, nonché per la pubblicazione degli atti, sono a carico dell’ente che ha fatto richiesta di ospitare e organizzare il Congresso.

 

Art. 20. A tale riguardo si richiede che alla domanda di ospitare e organizzare il Con­gresso sia annesso sempre l’impegno scritto per quanto riguarda l’onere economico.

 

Art. 21. Nelle spese del Congresso, oltre a quanto specificato all’art. 13, sono incluse anche le spese di viaggio dei relatori delle Sessioni plenarie.

 

Art. 22. La PAMI detiene i diritti editoriali della pubblicazione degli atti dei Congressi Mariologico-Mariani Internazionali.

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Città del Vaticano, 26 gennaio 2003
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