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Statuti della PAMI

Art. 1.   Nel mese di giugno dell’anno 1946, P. Carlo Balic, O.F.M., professore presso il Pontificio Ateneo Antoniano, fondò due istituti scientifici mariologici:

    a) la “Commissione Francescana Mariana”, per il progresso degli studi mariani e della pietà mariana nell’Ordine dei Frati Minori;

    b) la “Accademia Mariana Internazionale”, per la promozione degli studi mariani nel mondo.

L’8 dicembre 1959, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII, con il motu proprio “Maiora in dies”, riconobbe solennemente l’Accademia, la promosse e la decorò col titolo di “Pontificia”, col fine di promuovere e favorire gli studi, in primo luogo scientifici, sia speculativi come storico-critici, sulla Beata Vergine Maria.

 

Art. 2. E’ nei desideri del medesimo Sommo Pontefice che la predetta Accade­mia, come fino ad ora, così anche in se­guito, regoli amichevolmente la sua opera con le altre Accademie e Società Mariane, che si trovano sparse nel mondo, per unire le forze e gli intenti nella ricerca e nello studio della Madre di Dio e nell’attribuirle le giuste lodi.

           

Art. 3. Per conseguire questo fine l’Accademia:

    a) cura l’edizione delle collane che si intitolano:

Bibliotheca Mariana Medii Aevi; Bibliotheca Mariana Moderni Aevi; Bibliotheca As­sumptionis B.V. Mariae; Bibliotheca Immaculatae Conceptionis B.V. Mariae; Bibliot­heca Mediationis B.V. Mariae; Bibliotheca Mariana Biblico-Patristica; Bibliotheca Mariana Franciscana; Studia Ma­riana; Acta Congressuum Mariologico-Marianorum Internationalium;

    b) con il Consiglio dell’Accademia prepara e dirige, nei tempi stabiliti, i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;

    c) cerca di favorire le iniziative, che promuovono la conoscenza e il culto della Beatissima Vergine.

 

Art. 4. L’Accademia venera come sua particolare patrona la beatissima Vergine Maria assunta in cielo.

 

Art. 5. L’Accademia è vincolata fin dal suo inizio con la Congregazione per la Dottrina della fede.

 

Art. 6. L’Accademia è composta di soci - uomini e donne - ordinari, corrispondenti, onorari e benefattori (cfr. art. 18-19). Essa non può avere più di ottanta soci ordinari, dei quali almeno dieci abbiano sede a Roma o nel Lazio. Invece il numero degli altri soci non è chiuso. Possono essere annoverati tra i soci dell’Accademia anche uomini o donne dotti che appartengono ad altre confessioni cristiane, promuovendo così il movimento ecumenico.

 

Art. 7. Il “Pontificio Consiglio della Cultura” coordina le attività dell’Accademia con le altre Accademie Pontificie. Inoltre l’Accademia deve partecipare alla riunione plenaria comune delle Accademie Pontificie, indetta dal “Pontificio Consiglio della Cultura”. In verità il Presidente dell’Accademia è membro del “Consiglio di coordinamento tra le Accademie Pontificie”, istituito ultimamente dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II all’interno dello stesso “Pontificio Consiglio della Cultura”.

 

Art. 8. L’Accademia in seguito ad una apposita convenzione tra le parti, è stata aggregata al Pontificio Ateneo Antoniano in Roma il 18 maggio 1972.

 

Art. 9. L’Accademia è retta dal suo Consiglio, che risiede in Roma ed è composto dal Presidente, dal Segretario, dall’economo e da almeno sei soci.

 

Art. 10. Il Presidente e il Segretario dell’Accademia sono proposti dal Rev.mo Ministro Generale O.F.M. tra i più insigni uomini dotti del suo Ordine, designati, udito il Consiglio dell’Accademia, dal Senato Accademico dal Pontificio Ateneo Antoniano in Roma, e sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati nell’incarico più volte.

 

Art. 11. I membri che costituiscono il Consiglio dell’Accademia sono eletti tra i soci ordinari residenti a Roma o nel Lazio, da tutti i soci ordinari. Essi rimangono in carica per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati più volte.

 

Art. 12. Gli ufficiali minori dell’Accademia (Economo, aiuto segreteria, ecc.), in numero di tre, o più se la necessità lo richiedesse, proposti dal Presidente, sono nominati dal Rev.mo Ministro Generale O.F.M. per un quinquennio, passato il quale, possono essere riconfermati nell’incarico più volte.

 

Art. 13. Spetta al Presidente:

   a) fare in modo che l’Accademia cresca e progredisca nel tempo;

  b) eseguire tutto ciò che è stato affidato all’Accademia dal Motu proprio di Giovanni XXIII Maiora in dies, per quanto concerne i Congressi Mariologico-Mariani tra le genti e a vantaggio della scienza e della pietà mariane in genere;

   c) operare per promuovere lo studio della mariologia;

   d) curare le edizioni dell’Accademia;

   e) dirigere gli atti mariani ordinari o scientifici indetti dall’Accademia;

   f) nominare revisori che sottopongano ad attento esame le opere che saranno edite dall’Accademia;

   g) presiedere all’amministrazione dei beni dell’Accademia;

   h) esaminare i libri dell’Economo.

 

Art. 14. Spetta al Segretario:

   a) essere di aiuto al Presidente;

   b) curare l’edizione delle opere insieme al Presidente e agli altri aggiunti alla Segreteria;

   c) occuparsi della corrispondenza epistolare;

   d) redigere gli atti delle sessioni;

   e) custodire l’archivio, nel quale sono conservate le lettere e i documenti tanto dell’Accademia, quanto del consiglio.

 

Art. 15. All’Economo spetta:

   a) amministrare i beni dell’Accademia sotto la direzione del Presidente;

   b) prendersi cura del libro delle entrate e delle uscite;

   c) sottoporre la relazione economica dell’Accademia all’approvazione dei revisori designati dal Rev.mo P. Ministro Generale O.F.M.;

    d) curare la vendita dei volumi editi dall’Accademia.

 

Art. 16.  Il Consiglio dell’Accademia sia convocato dal Presidente almeno una volta l’anno o quando lo richiedessero tre membri del Consiglio.

 

Art. 17.  Su proposta del Presidente, sono eletti dal Consiglio come Soci ordinari dell’Accademia uomini o donne dotti, che siano noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano. Essi, poi, giunti ai 75 anni di età passano nel numero dei soci onorari.

 

Art. 18.  Spetta ai soci ordinari ricercare con successo di approfondire e sviluppare la teologia e pietà mariana; partecipare ai Congressi e agli altri atti disposti dall’Accademia e unire le forze per pubblicare le varie Collezioni dell’Accademia (art. 3).

 

Art. 19. Sentito il Consiglio, tra i Soci possono essere annoverati dal Presidente coloro che, in qualunque modo, si adoperano per conseguire i fini dell’Accademia.

     Questi soci sono:

   a) soci che vengono chiamati comunemente corrispondenti e che sono scelti tra i cultori della scienza e della pietà mariana;

     b) onorari, da scegliere soprattutto tra gli uomini costituiti nella dignità sia ecclesiastica che civile; parimenti tra gli uomini dotti delle varie Società e Accademie;

    c) benefattori, coloro che prestano un contributo particolarmente pecuniario per assolvere alle spese dell’Accademia.

 

Art. 20. L’Accademia dà notizia delle sue attività in un proprio notiziario.

 

Art. 21. L’Accademia, che giuridicamente ha sede nello Stato della Città del Vaticano, ha i suoi uffici nel Collegio Internazionale S. Antonio in Roma, via Merulana 124b.

 

Art. 22. Per lo svolgimento delle sue attività l’Accademia è tenuta a redigere gli Statuti peculiari approvati dal Consiglio della stessa Accademia.

  

Statuti approvati dal Santo Padre il 9 gennaio 1997

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